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Palermo, 17 Dicembre 2009 Prot. n. 866/09/AF/RLR/em
OGGETTO: Nota prot. n°5222/PR – U/09 dell’ 11/12/2009. Comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 4 Legge n°223/91.-
ð Al Presidente Si.S.E. Via Piersanti Mattarella, 3/A 90141 – PALERMO
Al Direttore Generale Si.S.E. Via Piersanti Mattarella, 3/A 90141 – PALERMO
ðAlla CRI Comitato Regionale della Sicilia Palermo Via Pier Santi Mattarella, 3/A 90141 - PALERMO
ð All’Assessore Regionale alla Sanità Piazza Ottavio Ziino, 24 90145 – PALERMO
ð Al Direttore Generale Assessorato Regionale Sanità Piazza Ottavio Ziino, 24 90145 - PALERMO
ð Al Dirigente Responsabile del Dipartimento Emergenza Urgenza Dr. Bernardo Alagna Piazza Ottavio Ziino, 24 90145 - PALERMO
ðAlla Direzione Regionale del Lavoro Via Imperatore Federico, 70B 90143 - PALERMO
ðAll’Ispettorato Regionale al Lavoro Via Maggiore Toselli, 34 90143 - PALERMO
In riscontro alla nota citata in oggetto, preliminarmente, si rileva la mancata comunicazione dell’intimata procedura di collocamento in mobilità dei dipendenti della Società SI.S.E. alla Direzione Regionale del Lavoro ai sensi dell’art. 4 comma 15° che testualmente recita :“Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più ./. regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4”. La superiore carente comunicazione comporta quindi l’impossibilità di definire l’eventuale accordo previsto dal 7°comma del precitato art. 4 della Legge n°223/91. E’ altresì importante far rilevare l’inefficacia della superiore procedura di licenziamento collettivo, in quanto intimato dal datore di lavoro senza il rispetto del termine di preavviso previsto dall’art. 2118 del c.c. e dall’art. 72 del CCNL – Sanità privata e senza che rispetto a detto mancato rispetto del termine di preavviso, possa essere utilizzata quale esimente la scadenza della convenzione tra la CRI e la Regione Siciliana, in quanto la stessa era ben nota da tempo in quanto discendente dalle previsioni dei commi 10 e 11 dell’art. 24 della Legge regionale n°5/09. L’intimata procedura di licenziamento collettivo risulta altresì inefficace per violazione del 6° comma dell’art. 4 della legge n°223/91, il quale prevede termini ben diversi per la definizione della procedura di dichiarazione in mobilità che nel caso in specie andranno ben oltre il 31 dicembre 2009. Infine, l’intimata procedura è da ritenersi annullabile in quanto carente dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare previsti dal CCNL e dalla stessa legge n°223/91 la quale, prevede, nell’ordine quale criteri: il carico familiare, l’anzianità di servizio e l’esigenze tecnico produttive e organizzative. In considerazione di quanto sopra esposto, posto che ogni singolo dipendente potrebbe procedere all’impugnazione del licenziamento per le motivazioni suindicate, si ritiene opportuno che vengano fornite ulteriori informazioni atte a garantire, nella nuova società di gestione, gli attuali livelli occupazionali ed il ripristino a decorrere dall’01/01/2010 del servizio pubblico essenziale del servizio di emergenza urgenza 118.
fto
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